A chi è rivolto
L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa.
Descrizione
Laddizionale comunale allIRPEF è unimposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dellIRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta questultima. E facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone laliquota e leventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.
Come fare
L’addizionale comunale all’IRPEF viene versata in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’IRPEF.
L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale, determinata in relazione al reddito imponibile dell’anno precedente e applicando l’aliquota prevista per l’anno precedente.
ll saldo, per i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è determinato dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell’addizionale in acconto e a saldo avviene in sede di dichiarazione dei redditi.
Per i contribuenti con redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, l’acconto è determinato dai sostituti d’imposta e trattenuto nel numero massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell’addizionale in acconto avviene in sede di dichiarazione dei redditi.
Cosa serve
Modello F24 compilato, utilizzando i codici tributo individuati dall’Agenzia delle Entrate, associati al codice catastale del Comune di Torre Mondovì: L241.
Cosa si ottiene
Versamento dell'addizionale comunale.
Tempi e scadenze
L’addizionale comunale all’IRPEF viene versata in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’IRPEF.
Per i contribuenti con redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, l’acconto è determinato dai sostituti d’imposta e trattenuto nel numero massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento dell’addizionale in acconto avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.
Il saldo, per i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è trattenuto in massimo undici rate, a partire dal mese successivo a quello in cui sono state fatte le operazioni di conguaglio, oppure in un’unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d’imposta.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento a saldo dell’addizionale avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
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Argomenti:Pagina aggiornata il 27/11/2025